Good Manufacturing Practices per il settore alimentare

Con il Regolamento 2023/06/CE, entrato in vigore il 1° agosto 2008, l’Unione Europea ha introdotto l’obbligo di regole GMP (ovvero: “Good Manufacturing Practices” = Buone Prassi di Fabbricazione), per i materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti, per tutti i settori e tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione. LE GMP sono definite come “gli aspetti di assicurazione della qualità che assicurano che i materiali e gli oggetti siano costantemente fabbricati e controllati, per assicurare la conformità alle norme ad essi applicabili e agli standard qualitativi adeguati all’uso cui sono destinati, senza costituire rischi per la salute umana o modificare in modo inaccettabile la composizione del prodotto alimentare o provocare un deterioramento delle sue caratteristiche organolettiche” (art. 3.a).

Tale Regolamento impone agli operatori del settore di “istituire, attuare e far rispettare un sistema di assicurazione della qualità efficace e documentato” (art. 5.1), che si basi sul “monitoraggio dell’attuazione e del totale rispetto delle GMP” (art. 6.1). Il sistema di assicurazione della qualità richiesto dal Regolamento 2023/06/CE deve:

1. tenere conto dell’adeguatezza del personale (che deve quindi essere adeguatamente formato);

2. tenere conto dell’adeguatezza delle strutture e delle sedi;

3. essere applicato tenendo conto della dimensione dell’impresa;

4. prevedere istruzioni e procedure prestabilite;

5. prevedere che i materiali di partenza siano selezionati e conformi con le specifiche prestabilite, in modo da garantire che il materiale o l’oggetto siano conformi alle norme ad esso applicabili (ciò rimanda inevitabilmente alla necessità di avvalersi di fornitori qualificati);

6. comprendere il monitoraggio dell’attuazione e del totale rispetto delle GMP;

7. identificare misure volte a correggere eventuali mancanze di conformità alle GMP.

Fonte: Santandrea