Il Reg. Europeo N.1169:2011 in tema di informazioni sugli alimenti definiti “funzionali”

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modifica i Regolamenti N.1924/2006

eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:404:0009:0025:IT:PDF

e N. 1925/2006

eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1925:20080304:IT:PDF

Un alimento viene definito funzionale “se si dimostra soddisfacente che esso può esplicare un effetto benefico e mirato su una o più funzioni dell’organismo, al di là di adeguati effetti nutritivi, in modo tale da risultarne un evidente miglioramento dello stato di salute e di benessere”.

I prodotti “funzionali” sono riportati nelle disposizioni del Regolamento (CE) N.1924:2006, mentre gli alimenti addizionati di vitamine e minerali sono soggetti alle norme del Regola,mento (CE) N.1925:2006.

Gli alimenti addizionati di fitosteroli sono considerati “novel food” ai sensi del Regolamento (CE) N.258:97.

Fonte: Lex