Il regolamento CE 882 (2004). Norme generali in materia di controlli ufficiali: Articolo 8

1.Le Autorità competenti effettuano periodicamente controlli ufficiali su tutti gli operatori in misura proporzionale al rischio e con frequenza adeguata, in considerazione:

a) dei rischi identificati associati:

i) ad animali e merci

ii) alle attività sotto il controllo degli operatori

iii) al luogo delle attività  o delle operazioni degli operatori

iv) all’impiego di prodotti, processi, materiali o sostanze che possono influire sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante o sull’identità e sulla qualità del materiale riproduttivo vegetale o, nel caso di OGM e prodotti fitosanitari, possono avere un impatto negativo sull’ambiente;

b) dei precedenti degli operatori in merito ai risultati dei controlli ufficiali effettuati su di essi ed alla loro conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2;

c) dell’affidabilità e dei risultati e dei controlli effettuati dagli operatori stessi, o da terzi su loro richiesta, al fine di accertare la conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2;

d) di qualsiasi informazione che possa indicare un’eventuale non conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo2.